Consiglio di Bacino Venezia Ambiente: Assemblea di Bacino
Gli enti che formano l'Assemblea
L'Assemblea di Bacino è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di Bacino; essa è composta dai rappresentanti degli Enti locali partecipanti (vedi elenco sotto riportato), nella persona del Sindaco o Assessori delegati.
5. Caorle (VE)
8. Ceggia (VE)
11. Cona (VE)
13. Dolo (VE)
14. Eraclea (VE)
17. Fossalta di Portogruaro (VE)
18. Fossò (VE)
19. Gruaro (VE)
20. Jesolo (VE)
21. Marcon (VE)
22. Martellago (VE)
24. Meolo (VE)
25. Mira (VE)
26. Mirano (VE)
28. Noale (VE)
30. Pianiga (VE)
31. Portogruaro (VE)
32. Pramaggiore (VE)
34. Salzano (VE)
36. San Michele al Tagliamento (VE)
39. Scorzè (VE)
40. Spinea (VE)
41. Stra (VE)
44. Venezia (VE)
45. Vigonovo (VE)
Le competenze dell'Assemblea di Bacino
Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:
- elezione del Comitato di Bacino;
- elezione del Presidente scelto tra i componenti l’Assemblea;
- nomina del Direttore;
- approvazione dello schema di Regolamento per il Funzionamento degli Organi e della Struttura operativa del Consiglio di Bacino, che potrà essere articolata in Aree territoriali;
- approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di Bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- approvazione del Piano Finanziario complessivo del Bacino, che aggrega i Piani Finanziari dei singoli Comuni partecipanti, proposti dal Gestore d’intesa con le Amministrazioni Comunali rispettivamente competenti;
- determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali, per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle Amministrazioni stesse;
- approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di Bacino;
- proposizione alla Giunta Regionale di eventuali modifiche dei confini del bacino territoriale di gestione;
- individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, eventualmente articolati per aree territoriali omogenee, al fine del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- formulazione delle osservazioni sugli strumenti di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 10 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3, ai sensi dell’articolo 199, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
- vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore;
- ulteriori attribuzioni previste dalla Convenzione istitutiva.